GUIDA GENERALE CAMPER – Insurance

Guida generale Camper

ASSICURAZIONI E ASSISTENZA
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CARTA VERDE Procedure in caso di sinistro (clicca su Assicurazioni e assistenza)

CARTA VERDE

Allo stato attuale è necessario il possesso della Carta Verde per i veicoli i cui conducenti intendono recarsi nei seguenti Paesi esteri: Albania, Andorra, Bielorussia, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Estonia, Iran, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Polonia, Romania, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. I Paesi, invece, nei quali un veicolo italiano può circolare senza il certificato internazionale di assicurazione (poiché la normale polizza Rc-auto italiana ne comprende l’estensione) sono i seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Non è più necessario avere al seguito la Carta Verde per entrare e circolare in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia.

Se ci si dovesse accorgere che non si ha con sé il certificato internazionale, allora è possibile rimediare acquistando una polizza temporanea alla frontiera, anche se a un costo un poco superiore alla normale Carta Verde rilasciata dal proprio assicuratore.

Cosa fare quando il sinistro stradale si è verificato in uno dei Paesi aderenti al sistema “Carta Verde” e compreso nel cosiddetto spazio economico europeo (cioè tutte le nazioni dell’Unione europea unitamente ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia)?
In questo caso esistono due differenti procedure, a seconda se il mezzo è stato identificato (ed è assicurato) o meno:

– Prima ipotesi ci si può avvalere di una particolare procedura prevista dal decreto legislativo nr.190 del 30 giugno 2003, secondo la quale per individuare l’assicuratore e il relativo mandatario italiano che si occuperà della liquidazione del danno, basterà scrivere all’Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), che si trova a Roma in via del Quirinale 21. Ottenuta tale informazione si dovranno prendere contatti diretti con la Società italiana che funge da mandataria. Qualora l’assicurato estero o il mandatario italiano non abbiano fornito una risposta alla richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data della stessa, il danneggiato può richiedere l’intervento dell’U.C.I., così come avviene quando l’assicuratore estero non abbia provveduto a nominare un proprio mandatario in Italia per la trattazione dei sinistri. A questo proposito, infatti, è utile ricordare come una direttiva Ue, proprio per semplificare il compito dell’automobilista che deve essere risarcito per un danno subito all’estero (e più precisamente nell’area della Carta Verde), obbliga ogni impresa di assicurazione a nominare, in ciascuno dei Paesi dello spazio economico europeo, un mandatario per la trattazione dei sinistri. Ciò consentirà a chiunque resti coinvolto in un sinistro stradale provocato da un veicolo straniero, di avere un interlocutore diretto con il quale trattare il risarcimento anche in sede giudiziale.

Seconda ipotesi si abbia subito un sinistro in uno dei Paesi dello spazio economico europeo da un veicolo non identificato o non assicurato, è comunque possibile richiedere l’intervento dell’Ufficio Centrale Italiano, il quale opererà per conto della Consap (l’organismo che in Italia gestisce il Fondo di Garanzia Vittime della Strada). Naturalmente, in quest’ultima ipotesi, è sempre bene avvertire le autorità del posto e fare in modo che venga redatto un verbale di constatazione, dove si evinca il giorno del fatto ed ogni altro particolare che potrebbe risultare utile per la definizione della pratica infortunistica. Non è detto, infatti, che un veicolo non identificato sia necessariamente privo della copertura assicurativa e taluni indizi possono talvolta risultare estremamente importanti per riuscire ad identificare il veicolo interessato. Ecco perché, in tutti i casi, quando si rimane coinvolti in un sinistro che interessa veicoli stranieri o esso si verifichi al di fuori dell’Italia, è sempre bene avvisare il più vicino posto di polizia e consentire che si compiano tutti i rilievi di legge, anche nel caso in cui vi sia una responsabilità concorsuale nella dinamica dell’evento.


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Baffo Grigio

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